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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di ATTO DI NOTORIETA'

 

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà consistono in una dichiarazione di conoscenza diretta di fatti, stati, qualità anche riguardanti terzi (art. 47 DPR 445/2000).

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni ossia autocertificazioni) sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non vanno autenticate.

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

 

Le disposizioni previste dall’art.46 (autocertificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) si applicano ai cittadini Italiani e dell’ Unione Europea . 
I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, solo limitatamente a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. 

 

Di seguito sono disponibili alcuni modelli di dichiarazioni sostitutive 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare ai soggetti privati

 


Data ultimo aggiornamento 04-03-2013