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AUTOCERTIFICAZIONI
Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. Di seguito sono disponibili gli stampati di alcune certificazioni che possono essere sostituite da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica: Autocertificazione di residenza storica Autocertificazione di Stato di Famiglia Dichiarazione di esistenza in vita Dichiarazione di godimento dei diritti politici Dichiarazione di nascita figlio Dichiarazione titolo di studio Stampato per dichiarazioni sostitutive di certificazioni
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione: - i certificati medici, sanitari, veterinari; - i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie; - i brevetti e marchi.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.
Le disposizioni previste dall’art.46 (autocertificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) si applicano ai cittadini Italiani e dell’ Unione Europea .
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Data ultimo aggiornamento 04-03-2013